Il Superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione di impianti
solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, nonché per
la installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei
predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.
L’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla:
installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli
interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di
sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione di
misure antisismiche che danno diritto al Superbonus;
- cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa con le
modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 48.000 e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o
successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari
fotovoltaici ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di
importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di
impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di
capacità di accumulo dei predetti sistemi.
Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema
di accumulo è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia
contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di
ristrutturazione urbanistica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Il limite di 48.000 euro, stabilito cumulativamente per l’installazione degli
impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti
impianti, è riferito alla singola unità immobiliare.
La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di
agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e
regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11,
comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo
scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Fonte delle notizie riportate in questa pagina: Agenzia delle Entrate CIRCOLARE N. 24 /E
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